Titolo I
Sede - Scopi - Patrimonio – Contribuzione
Art. 1 - Costituzione e sede
E' costituita l'Associazione "ICOM Italia" (di seguito:Associazione), ente di diritto privato senza scopo di lucro. L'Associazione costituisce il cd. Comitato nazionale italiano dell'ICOM, sulla falsariga di quanto previsto dagli arti. 1, 13 e 14 dello statuto dell'ICOM stesso.
L'Associazione ha sede presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci in Milano, via San Vittore 19/21.
La variazione della sede dell'Associazione e l'apertura di sedi secondarie sono disposte dall' Assemblea dei Soci.
Art 2 - Scopi
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L'Associazione ha come scopo la realizzazione degli obiettivi fatti propri a livello internazionale dall'ICOM, e in particolare:
a) promuovere e sostenere l'istituzione, lo sviluppo e la gestione professionale dei musei di tutte le categorie nonché del patrimonio culturale.
b) far meglio conoscere e comprendere la natura, le funzioni e il ruolo dei musei al servizio della società e del suo sviluppo;
c) organizzare la cooperazione e l'aiuto reciproco fra i musei e i professionisti museali nei diversi paesi;
d) rappresentare, difendere e promuovere gli interessi di tutti i professionisti museali senza eccezione;
e) far progredire e diffondere la conoscenza nell'ambito della museologia e di altre discipline relative alla gestione e alle attività del museo.
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Per raggiungere tali scopi, l'Associazione intraprende ogni azione giudicata legittima, appropriata e necessaria e in particolare:
a) organizza, promuove, realizza in proprio od in collaborazione con soggetti terzi studi, incontri e ricerche in ambito o d'argomento museale;
b) promuove ed incentiva la collaborazione tra i soci ed enti pubblici e privati nell' organizzazione di studi, ricerche, dibattiti fornendo assistenza nei contenuti e negli aspetti organizzativi.
c) Realizza in proprio o in collaborazione ,con soggetti pubblici e privati, corsi di formazione e di aggiornamento professionale.
d) raccoglie documentazione e la mette a disposizione della comunità scientifica nazionale e internazionale.
e) Realizza in proprio o in collaborazione con altri enti e istituzioni, pubbliche e private, eventi culturali ed espositivi quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, congressi ,convegni, conferenze, forum, seminari, fiere in ambito o d’argomento museale.
f) Realizza studi e ricerche nel campo della gestione museale, a mero titolo esemplificativo,nel marketing culturale,nella raccolta fondi, nella selezione e gestione del personale tecnico scientifico,nei processi di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale.
g) Realizza,promuove e diffonde , in proprio o in collaborazione con terzi, pubblicazioni,filmati ed altri prodotti multimediali d’argomento museale o inerenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.
h) Svolge attività di rappresentanza degli interessi dei propri associati e della causa museale in ogni ambito istituzionale,locale,nazionale ed internazionale.
i) Svolge in proprio od in collaborazione con soggetti terzi assistenza ed attività di certificazione in ambito museale.
j) Promuove corsi per l’adeguamento funzionale dei musei ad i più elevati standard nazionali ed esteri,assistendoli nelle procedure di riconoscimento ed accreditamento.
k) Istituisce premi e borse di studio, in proprio od in collaborazione con soggetti terzi,aventi per oggetto lo studio e l’attività museale.
Art.3 - Attività Strumentale
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà, tra l’altro, in via strumentale e con carattere di non prevalenza:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la costruzione, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima; l’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali;
g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Art. 4 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da donazioni e da sovvenzioni pubbliche o private, nonché dai proventi delle attività strumentali eventualmente esercitate.
I soci effettivi sono tenuti al pagamento dell'intera quota annuale, qualunque sia il momento in cui aderiscono all'Associazione.
Titolo II
Soci. L'organizzazione dell' Associazione
Capo I
I soci e gli organi dell' Associazione
Art. 5 - Categorie di Soci
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I soci dell' Associazione sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) soci individuali,
b) soci istituzionali,
c) soci benefattori,
d) soci onorari,
e) soci studenti.
L'ammissione in una delle sopra citate categorie di soci deve avvenire in conformità con l'art. 5 del presente statuto.
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I soci individuali sono:
a) persone che lavorano a tempo pieno o a tempo parziale in qualità di professionisti museali, dove per professionisti museali si deve intendere tutti coloro che fanno parte del personale dei musei o delle istituzioni rispondenti alla definizione di cui all'art. 2, comma 3 dell'ICOM, che hanno ricevuto una formazione specialistica o che possiedono un'equivalente esperienza pratica in tutti gli ambiti collegati alla gestione e alle attività di un museo, nonché i professionisti indipendenti che rispettano il Codice di deontologia professionale dell'ICOM e lavorano per musei e istituzioni come sopra definite, in qualità sia di consulenti sia di collaboratori, a esclusione di chiunque promuova o commerci prodotti e forniture necessari ai musei e ai loro servizi;
b) professionisti museali in pensione;
c) entro il limite della per cento dell' insieme dei soci, altre persone che, in ragione della loro esperienza o dei servizi professionali che hanno reso all'ICOM, sono giudicati degni di essere soci.
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I soci istituzionali sono musei o istituzioni rispondenti alla definizione di cui all'art. 2, comma 3 dell'ICOM.
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I soci benefattori sono persone o istituzioni che sostengono l'associazione e i suoi obiettivi in quanto sono interessati ai musei e alla collaborazione internazionale tra musei.
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I soci onorari dell' Associazione sono i soci onorari di ICOM residenti in Italia. Il titolo di socio onorario è concesso a vita, e i soci ai quali esso è stato concesso non sono tenuti a versare alcuna quota.
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I soci studenti sono persone ammesse in tale categoria dal Consiglio Direttivo sulla scorta delle specifiche stabilite dal Consiglio stesso. I soci studenti non sono autorizzati a votare né a svolgere funzioni elettive in seno agli organi dell'ICOM.
Art. 6 - Richieste di adesione
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Ad eccezione dei soci onorari, ogni persona o istituzione che desidera diventare socio dell' Associazione deve presentare una richiesta scritta in conformità con le regole che si applicano alla categoria scelta.
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Le richieste di adesione quale socio individuale, istituzionale, benefattore o socio studente sono inviate al Segretario. Le richieste pervenute al Segretario sono trasmesse al Consiglio Direttivo.
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Le richieste provenienti da persone che desiderano essere soci individuali in conformità con l'art. 4, comma 2c devono essere accompagnate da una dichiarazione che appoggi tale richiesta.
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Il Consiglio Direttivo esamina tutte le richieste di adesione e le accetta o le respinge esclusivamente in conformità con i criteri di cui all'art. 4, commi 2,3,4 e 6, senza altra discriminazione se non quella di cui al comma 4 del presente articolo.
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Non può in alcun caso diventare socio dell'associazione la persona o l'istituzione (compresi tutti coloro che vi lavorano) che commercia (acquista o vende a scopo di lucro) beni culturali, ivi compresi opere d'arte di ogni tipo, esemplari naturalistici e scientifici (originali o riproduzioni), tenendo conto delle legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali vigenti. Non possono diventare soci neppure le persone o le istituzioni impegnate in attività che potrebbero dare adito a conflitti d'interesse.
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Dal momento in cui la richiesta di adesione è stata accettata e il Consiglio Direttivo ha accusato ricevuta della quota associativa annuale, il socio può esercitare i suoi diritti.
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La Segreteria dell' associazione, dopo aver ricevuto i dati relativi all'accettazione di un nuovo socio nonché la quota dovuta per l'esercizio in corso, deve fornirgli nel più breve tempo possibile un documento comprovante l'avvenuta associazione, nonché ogni altro servizio al quale il socio ha diritto.
Art. 7 - Perdita dello status di socio
Lo status di socio individuale o istituzionale dell'Associazione viene meno qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
a) il socio presenta dimissioni scritte;
b) il socio, pur avvertito per posta che il pagamento della quota annuale è in scadenza, non versa tale quota entro l'anno di riferimento;
c) il socio non ha più diritto a tale qualifica avendo cambiato status professionale;
d) il Consiglio Direttivo radia il socio per ragioni gravi riguardanti l'etica professionale o per atti incompatibili con gli obiettivi dell'Associazione.
Art. 8 - Organi dell' Associazione
Sono organi del Comitato:
a) L'Assemblea dei soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Comitato dei Probiviri
e) Il Collegio dei revisori dei Conti
Capo II
L'Assemblea
Art. 9 - L'Assemblea dei soci
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L'Assemblea rappresenta tutti i soci. Ad essa partecipano i soci effettivi e soci onorari con diritto di voto.
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Non possono prendere parte all' Assemblea i soci effettivi non in regola con il pagamento della quota associativa e coloro che abbiano acquisito la qualità di socio nei quattro mesi precedenti la data di svolgimento dell' Assemblea.
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L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente dell' Associazione per sua iniziativa o per decisione del Consiglio Direttivo o a seguito di richiesta avanzata da almeno un terzo dei soci.
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La convocazione è inviata almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza.
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In casi d'urgenza il termine è ridotto a dieci giorni.
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La convocazione è effettuata per iscritto all'indirizzo che il socio ha comunicato al momento dell'ingresso nell' Associazione o a quello a cui abbia successivamente chiesto venga effettuato l'inoltro.
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L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell' esercizio precedente, per l'esame del bilancio di previsione dell' anno in corso, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
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L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
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L'Assemblea ordinaria delibera con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
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L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, tanto in prima quanto in seconda convocazione e delibera secondo le maggioranze previste dalla legge.
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È ammessa la partecipazione all'Assemblea per delega scritta ad altro socio. Ciascun socio non può portare più di due deleghe. Non è ammesso voto per corrispondenza o a distanza.
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L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Spetta al Presidente la convocazione di un notaio con funzioni di segretario nelle occasioni in cui la legge lo richieda.
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Il Presidente sovrintende alle operazioni di voto. Al voto si procede normalmente per alzata di mano. Quando la particolare natura della deliberazione da prendere lo consigli, il Presidente può disporre che la votazione abbia luogo per scheda segreta, apprestando quanto necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.
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Di ogni adunanza è tenuto verbale, per sunto, ma completo e veritiero. Tutti i verbali sono conservati nel Libro dei verbali dell' Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
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Le deliberazioni dell' Assemblea vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
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Fermo restando quanto previsto per legge e dallo Statuto dell'ICOM, l'Assemblea ordinaria:
a) discute, esamina e approva i bilanci e le relazioni presentati dal Consiglio Direttivo;
b) elegge i componenti degli organi dell'Associazione secondo le disposizioni dello Statuto;
c) stabilisce l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
d) elegge il Consiglio Direttivo;
e) elegge il Presidente.
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Fermo restando quanto previsto per legge e dallo Statuto dell'ICOM, l'Assemblea straordinaria:
a) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
b) delibera le modifiche allo Statuto su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci;
c) delibera sulla variazione della sede dell' Associazione;
d) delibera su ogni altro argomento straordinario sottoposto all'attenzione dell'Assemblea dal Consiglio Direttivo;
e) delibera l'acquisto o la cessione di beni immobili.
Capo III
Il Consiglio Direttivo
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo
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Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell' Associazione.
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Esso è composto da 9 (nove) membri compreso il Presidente, eletti tra gli associati. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.
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Qualora durante il triennio uno o più dei componenti dovessero cessare dall'incarico, gli altri provvederanno alla sostituzione per cooptazione; il/i consigliere/i così nominato/i resterà/anno in carica fino alla successiva Assemblea dei soci, la quale provvederà a ratificare tale nomina ovvero a nominare diverso li consigliere/i in sostituzione di quello/i cooptato/i dal Consiglio Direttivo. Il/i consigliere/i così nominato/i rimarrà/anno in carica fino alla conclusione dello stesso triennio.
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Se nel corso del triennio dovesse venir meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, quello/i rimasto li in carica provvederà/anno alla convocazione dell'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
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Essa delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
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Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:
a) programmare l'attività dell' Associazione assumendo tutte le iniziative idonee al raggiungimento degli scopi e degli indirizzi stabiliti dall' Assemblea degli associati;
b) provvedere all'investimento dei capitali liquidi che pervenissero all'Associazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio ed alla spesa delle somme destinate direttamente al perseguimento dei fini dell'Associazione, in conformità agli indirizzi generali fissati dall' Assemblea dei Soci;
c) nominare il Segretario dell'Associazione;
d) deliberare l'ammissione di nuovi soci;
e) stabilire ogni anno l'ammontare delle quote di iscrizione;
f) conferire poteri o deleghe al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, al Segretario o a Soci dell' Associazione;
g) approvare le proposte di bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Segretario e entro i termini stabiliti sottoporre il conto consuntivo all'approvazione dell' Assemblea;
h) disporre progetti di attività o servizi in gestione diretta o in concessione a terzi per il perseguimento delle finalità dell' Associazione;
i) determinare stipendi e compensi dei dipendenti e dei collaboratori e fissare i loro compiti e le modalità di svolgimento;
j) proporre all'assemblea degli associati modifiche al regolamento dell' Associazione, nel rispetto degli scopi dell' Associazione stessa e di quanto previsto dallo Statuto;
k) istituire commissioni e gruppi di lavoro.
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Il Consiglio Direttivo è inoltre responsabile della designazione dei soci che voteranno a nome dell' Associazione per l'elezione del Consiglio esecutivo e dell' Assemblea generale di ICOM.
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Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte l'anno per iscritto con preavviso minimo di 14 (quattordici) giorni, nella sede operativa dell' Associazione o in altro luogo scelto dal Presidente, per approvare la proposta di bilancio di previsione dell' esercizio successivo e di conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea.
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In seduta straordinaria il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.
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I membri del Consiglio Direttivo rispondono del loro operato con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili per le deliberazioni prese, salvo che il dissenso non risulti dal verbale delle riunioni.
Capo IV
Presidente - Vicepresidente – Segretario
Art. 11 - Il Presidente
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Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti giuridici e in giudizio ed ha l'uso della firma dell' Associazione. Può conferire a soci e a terzi procure speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti.
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Il Presidente viene eletto dall' Assemblea tra i soci in regola con il pagamento delle quote, dura in carica tre anni che hanno avanzato la propria candidatura, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. In caso di impedimento può delegare i propri poteri al Vicepresidente.
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Al Presidente spetta di:
a) nominare il Vicepresidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo;
b) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
c) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
d) fissare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo;
e) nei rapporti con ICOM adempiere a quanto stabilito per la sua carica dallo Statuto ICOM all'art. 14
Art. 12 - Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, d'impossibilità o per delega scritta nelle funzioni riservate al Presidente stesso.
Art. 13 - Il Segretario
Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci in regola con il pagamento delle quote, dura incarica tre anni e può essere rieletto senza limiti.
Egli coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente ed ha i seguenti compiti:
a) coordina il personale dipendente e i collaboratori dell'Associazione;
b) provvede a tutte le pratiche inerenti il tesseramento;
c) provvede al disbrigo della corrispondenza;
d) redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea dei soci;
e) provvede alla regolare tenuta della contabilità ed all'assolvimento degli obblighi giuridici e fiscali;
f) predispone lo schema del bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di pertinenza e del bilancio consuntivo, che sottopone al medesimo entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di pertinenza.
g) Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
h) Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
Capo V
Comitato dei Probiviri - Collegio dei Revisori dei conti
Art. 14 - Il Comitato dei Probiviri
Il Comitato dei probiviri è composto da cinque membri, tutti eletti tra i soci, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili senza limiti. Il Comitato elegge nel proprio seno il suo Presidente, che lo rappresenta nell' Associazione e ne manifesta deliberazioni e volontà. Al Presidente spetta convocare l'organo.
Il Comitato sovrintende al buon andamento delle attività e al corretto funzionamento degli organi associativi ed esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto.
Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei conti
Ai revisori dei conti spetta, nei limiti delle proprie attribuzioni, il controllo sulla gestione amministrativa dell' Associazione.
Il Collegio dovrà redigere la relazione annuale di accompagnamento al bilancio e presentarla all'Assemblea nella seduta destinata all'approvazione di quest'ultimo.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, scelti anche tra non soci. I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti. Il Collegio nomina nel suo seno il suo presidente.
Titolo III
Controversie - Esclusione del socio - Disposizioni finali
Art. 16 - Controversie - Esclusione del socio.
Al Comitato dei Probiviri è demandata la soluzione delle controversie di qualunque natura che possano intervenire tra soci e Associazione o tra soci, decidendo quale amichevole compositore, generalmente senza vincoli di forma. Qualora sia chiamato a decidere da un socio su un suo reclamo avverso una delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, il Comitato deve chiedere l'esibizione della delibera motivata e deve invitare il socio escluso a presentare le sue difese entro un termine che non può essere inferiore a venti giorni. Qualora gliene sia fatta richiesta, deve sentire personalmente il socio escluso ed un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo, separatamente e in confronto tra loro. La decisione del Comitato deve essere scritta e motivata e deve essere notificata al socio entro venti giorni dalla scadenza del termine fissato al socio per la presentazione degli scritti.
Art. 17 - Esercizio sociale.
L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L'amministrazione e la tenuta della contabilità sono affidate al Segretario, nel rispetto delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, secondo le competenze di ciascun organo.
Art. 18 - Modifiche statutarie.
Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento con delibera dell'Assemblea a maggioranza qualificata in prima convocazione e a maggioranza semplice in seconda convocazione. Sono fatte salve le diverse maggioranze previste per legge.
Art. 19 - Scioglimento e liquidazione.
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinando ne i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea.
Art. 20 - Regolamenti interni.
Eventuali specificazioni circa il funzionamento dell'Associazione o dei suoi organi potranno essere dettate in regolamenti interni dell'Associazione, proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.
Art. 21 - Rinvio.
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto è fatto rinvio alle applicabili norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento. Nei casi dubbi, le previsioni del presente Statuto debbono essere interpretate alla luce dei principi e delle norme dello statuto dell'ICOM.
Art. 22 - Nota transitoria
In prima applicazione e a far data dalla approvazione del presente statuto, le cariche elettive dell' Associazione si intendono confermate fino alla scadenza naturale decretata dall' assemblea elettiva in data 17 gennaio 2004.
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